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No indennità giornaliera per inabilità temporanea per i dipendenti pubblici

No indennità giornaliera per inabilità temporanea per i dipendenti pubbliciLa Corte di Cassazione con la sentenza n.11737/2016, ribadisce un principio di diritto già espresso in precedenti pronunce di legittimità, difatti stabilisce l’esclusione dall’indennità giornaliera per inabilità temporanea, art. 2, 1°comma, del D.M. 10.10.1985, avverso l’infortunio occorso sul lavoro degli statali.

Il pubblico dipendente nel caso d’infortunio sul lavoro non percepirà l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, erogata dall’INAIL, atteso che tale prestazione economica, prevista dal D.P.R. n.1124/1965, viene esclusa dall’art. 2, 1°comma, del D.M. 10.10.1985: “le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni“.
Pertanto, ne consegue che l’impiegato statale, a seguito del periodo di astensione a causa di un infortunio sul lavoro, avrà, solamente, diritto alla corresponsione dell’intera retribuzione dal datore di lavoro con esclusione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea per i suesposti motivi.

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