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Si al trasferimento del lavoratore per assistenza familiare

Si al trasferimento del lavoratore per assistenza familiareLa Cassazione dice sì al trasferimento del lavoratore per assistenza familiare.
E’ questa la decisione presa dai Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 28230/2013.
Un lavoratore del pubblico impiego per motivi familiari relativi all’assistenza della madre disabile è stato costretto a richiedere il trasferimento in altra sede lavorativa. Richiesta non accolta dal datore di lavoro che lo costringeva ad adire le vie legali.
Il giudizio di primo grado vedeva soccombere il dipendente che a sua volta impugnava la sentenza in appello.
La Corte di Appello, invece, riformava la sentenza di prime cure ed accoglieva l’appello ritenendo applicabile l’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, conseguentemente veniva riconosciuto il diritto al trasferimento.
Ad identica soluzione decisoria è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 28320/2013, la quale ha sottolineato il principio di diritto, espresso nell’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, dove si evince che il lavoratore può optare per la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio per assistere con continuità un parente o un affine entro il terzo grado che versi in stato di handicap.

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